Bail-in: procedura di risoluzione delle crisi bancarie
In breve, in caso di crisi della banca, i mezzi economici necessari alla ripresa saranno reperiti prima all’interno della banca (bail-in) e solo in istanza successiva da fonti esterne (bail-out) facendo ricadere gli oneri di contribuzione al salvataggio nel seguente ordine di priorità su:
1. Azionisti o detentori di strumenti di capitale
2. Detentori di titoli subordinati
3. Obbligazionisti o detentori di altre passività di tipo obbligazionario nonché i detentori di depositi al risparmio al portatore e certificati di deposito al portatore non protetti al Fondo di Garanzia dei Depositanti
4. Detentori di depositi su conto corrente, conto di deposito, libretti a risparmio e certificati di deposito nominativi per gli importi eccedenti i 100.000 euro.
Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.
Gli strumenti esclusi dal bail-in sono invece:
- i depositi fino a 100.000 euro su conti correnti, conti di deposito, libretti a risparmio e certificati di deposito nominativi
- le passività garantite (p.es. covered bond)
- i debiti verso dipendenti, fisco, enti previdenziali, fornitori
News 20 gennaio 2016