Bail-in: procedura di risoluzione delle crisi bancarie

Bail-in: procedura di risoluzione delle crisi bancarie
In breve, in caso di crisi della banca, i mezzi economici necessari alla ripresa saranno reperiti prima all’interno della banca (bail-in) e solo in istanza successiva da fonti esterne (bail-out) facendo ricadere gli oneri di contribuzione al salvataggio nel seguente ordine di priorità su: 1. Azionisti o detentori di strumenti di capitale 2. Detentori di titoli subordinati 3. Obbligazionisti o detentori di altre passività di tipo obbligazionario nonché i detentori di depositi al risparmio al portatore e certificati di deposito al portatore non protetti al Fondo di Garanzia dei Depositanti 4. Detentori di depositi su conto corrente, conto di deposito, libretti a risparmio e certificati di deposito nominativi per gli importi eccedenti i 100.000 euro. Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie. Gli strumenti esclusi dal bail-in sono invece: - i depositi fino a 100.000 euro su conti correnti, conti di deposito, libretti a risparmio e certificati di deposito nominativi - le passività garantite (p.es. covered bond) - i debiti verso dipendenti, fisco, enti previdenziali, fornitori
News 20 gennaio 2016
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